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Mercoledì, 10 Luglio 2019 11:53

RdC anche in seguito a dimissioni volontarie

Le dimissioni non fanno perdere il diritto al reddito di cittadinanza. È questa una delle novità illustrate dall’Inps con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019 che integra le indicazioni già fornite con la circolare n. 43 del 20 marzo 2019 a seguito delle novità introdotte con la conversione in Legge n. 26/2019 del d.l. n. 4/2019. È dunque venuta meno l’esclusione dal RdC, prevista dal decreto legge prima della conversione, per i nuclei familiari che abbiano tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, con riferimento ai dodici mesi successivi alla data delle dimissioni e fatte salve le dimissioni per giusta causa. La legge di conversione, infatti, limita l’esclusione al solo componente disoccupato che abbia presentato le dimissioni volontarie, riducendo nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.

Inoltre - si spiega -, la pensione di cittadinanza è concessa anche qualora il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza (come definite ai fini ISEE), indipendentemente dall’età di tali soggetti. La pensione di cittadinanza può essere erogata anche mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni, anche se per dare attuazione di tale disposizione si attende un apposito decreto interministeriale. Tra le principali modifiche si segnala anche la preclusione a richiedere il beneficio se il richiedente è sottoposto a misura cautelare personale o sia stato condannato, in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta. Ancora, il requisito del patrimonio immobiliare va verificato su quello esistente non solo in Italia, ma anche all’estero e, in relazione al patrimonio mobiliare, va considerato l’incremento dei relativi massimali per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo. I cittadini di Stati non appartenenti all'UE devono infine produrre un’apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero per poter fare richiesta del beneficio.

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