Con la circolare n. 18 del 25 giugno, l’Inail comunica la proroga al 15 ottobre 2019 del termine per la ripresa dei pagamenti dei premi assicurativi sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Lo slittamento è stato stabilito dalla Legge n. 55/2019, di conversione del D.L. n.32/2018 recante disposizioni urgenti per la ricostruzione a seguito di eventi sismici.
Dunque, gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati entro il 15 ottobre, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente alle prime cinque rate entro la data indicata, senza applicazione di sanzioni e interessi; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data degli eventi sismici erano assistiti da professionisti operanti nei Comuni terremotati. La rateizzazione dovrà essere richiesta presentando alla sede Inail competente il nuovo modulo allegato alla circolare. Il versamento dei premi sospesi dovrà essere effettuato con modello F24, indicando i numeri di riferimento riportati nell’allegato 2 al provvedimento.
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