Con la circolare n. 88 del 12 giugno, l’Inps chiarisce i rapporti tra alcune prestazioni a sostegno del reddito e i trattamenti pensionistici anticipati (Quota 100, Opzione donna, lavoratori precoci) disciplinati dal D.L. n. 4/2019, relativamente agli aspetti connessi al riconoscimento e al mantenimento di dette prestazioni. Il nuovo sistema - si spiega - rende necessario un suo raccordo, in particolare, con l’impianto normativo in materia di indennità di disoccupazione NASpI, di cui al D. Lgs. n. 22/2015.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI riferite a soggetti che, pur perfezionando nel triennio 2019-2021 i requisiti per Quota 100, non si avvalgono di detta facoltà - si precisa -, devono essere accolte, ricorrendo i presupposti declinati dal D. Lgs. n. 22/2015. Parimenti, i medesimi soggetti che si trovino in corso di fruizione della NASpI non decadono da detta prestazione. Per i soggetti che siano stati ammessi a Quota 100, invece, la decadenza dalla NASpI opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico. La circolare fornisce inoltre chiarimenti sui rapporti fra NASpI e mobilità ordinaria e in deroga, prestazioni di assegno emergenziale erogate dai fondi di solidarietà in caso di raggiungimento dei requisiti per Quota 100, la pensione anticipata di cui all’art.15 del D.L. n. 4/2019, opzione donna, precoci. Infine, l’Istituto fornisce precisazioni sull’assegno straordinario di invalidità alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2011 che ha dichiarato illegittima la norma del D.L. n. 148/1993 che non prevede il diritto di optare tra i trattamenti di disoccupazione e quelli di invalidità limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
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