Il lavoratore interinale che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro in somministrazione, collabora con lo stesso committente nel periodo d’imposta successivo non può avvalersi del regime forfettario. È la soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n.179 del 4 giugno.
Tra le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 alla Legge n. 190/2014 che disciplina il regime agevolato - spiega l’Agenzia -, si prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Nella fattispecie rientra la somministrazione di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 e della risoluzione AE n.55/E del 2016. Sul tema, la circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 aprile ha inoltre chiarito che la nuova causa ostativa al regime forfettario risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza. Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta. Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, il contribuente può aderire per quest’anno al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e - ove ne sia accertata l’esistenza - comporterà la decadenza dal regime nel prossimo periodo d’imposta.
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