I recenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.107524 del 29 aprile 2019 e n. 126200 del 10 maggio 2019 introducono importanti novità riguardanti le deleghe agli intermediari per la consultazione delle fatture elettroniche e l’acquisizione dei dati necessari alla compilazione dei nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA). Con il provvedimento del 29 aprile scorso, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la funzionalità di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici - introdotta con provvedimento del 21 dicembre 2018 - sia resa disponibile a decorrere dal 31 maggio e sia possibile aderirvi fino al 2 settembre 2019. Gli intermediari delegati prima del 21 dicembre 2018 - precisa l’Agenzia -, per poter accedere al servizio dovranno acquisire nuovamente la delega al servizio di consultazione.
In merito al provvedimento del 10 maggio sui nuovi ISA, l'Amministrazione ha previsto due distinti procedimenti, a seconda che l’intermediario sia o meno delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente per il quale richiede i dati al fine di elaborare i predetti indici. Nel primo caso, per consentire le necessarie verifiche, occorre seguire quanto previsto al punto 8.1 del provvedimento: trasmettere attraverso Entratel un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui si risulta delegati alla consultazione del relativo Cassetto fiscale e per i quali si richiedono i dati. Se, invece, non si possiede la delega - punto 8.2 del provvedimento n. 126200 - gli intermediari devono acquisire le deleghe preventivamente, numerandole e annotandole, giornalmente, in un apposito registro cronologico. Nel trasmettere poi, attraverso Entratel, il file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati, gli intermediari dovranno anche indicare, per ciascun delegante, la “risposta” alla domanda di riscontro necessaria a garantire l’effettivo conferimento della delega, la domanda di riscontro dati presenti nella dichiarazione Iva 2018 (periodo d’imposta 2017) del contribuente o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore 2018 (periodo d’imposta 2017).
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