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Martedì, 14 Maggio 2019 16:01

Inps: recupero contributi eccedenti il massimale

È possibile recuperare l'eventuale contribuzione degli ultimi 10 anni versata in eccesso, ovvero oltre il valore massimale annuo della base contributiva e pensionabile Inps. A confermarlo è l'Inps con la circolare n. 63 del 9 maggio, fornendo chiarimenti e istruzioni operative in ordine al regime di prescrizione applicabile al versamento di contributi previdenziali per retribuzioni eccedenti il massimale, introdotto per i lavoratori rientranti nel sistema contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995. La retribuzione eccedente tale massimale, infatti, non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.

L’eventuale contribuzione versata in eccesso – spiega l’Istituto - è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’articolo 2033 c.c., nel termine prescrizionale di 10 anni ai sensi dell’articolo 2946 c.c. Trascorso tale termine, le somme eccedenti rimarranno acquisite all’Inps e, comunque, saranno improduttive di effetti previdenziali.  Sul piano operativo, l’istituto riepiloga il flusso Uniemens da compilare per dichiarare mensilmente il regime applicato a ciascun dipendente, indicando poi le due distinte modalità con cui può essere richiesto il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta, a seconda che i periodi di competenza siano antecedenti o successivi all’introduzione del sistema Uniemens. Nel primo caso, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso, mentre per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens (dal 2010 in poi) dovranno utilizzare esclusivamente la “procedura di regolarizzazione”. L’Istituto ribadisce infine che, in caso di indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due annualità corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale contributivo, il massimale dell’anno interesserà unicamente le quote di indennità che ricadono nell’anno stesso.

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