Dal 1° luglio le attività con un volume d’affari superiore ai 400.000 euro annui hanno l’obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Ma chi ha avviato l’attività nell’arco di quest’anno non è tenuto a farlo. Per questi ultimi l'obbligo scatterà, come per i contribuenti "sotto soglia" dal 1° gennaio 2020, salvo assoggettamento volontario.
A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 47 dell’8 maggio 2019, rispondendo ai dubbi sollevati da più parti in merito alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 e, in particolare, alle ipotesi di attività iniziata nel 2019 e alle modalità di determinazione del “volume d'affari superiore a 400.000 euro” ivi individuato. Su quest'ultimo punto l'Agenzia ha precisato che per volume d'affari, ed ai fini del relativo calcolo, s'intende quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dal medesimo soggetto. Inoltre, per individuare i soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri bisogna fare riferimento al volume d’affari relativo al 2018.
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