Con messaggio n.1654 del 29 aprile 2019 l'Inps ha pubblicato le istruzioni sul versamento dei contributi sospesi ed i relativi adempimenti per i datori di lavoro che svolgono attività nelle zone del Centro Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 ottobre e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. La sospensione straordinaria era stata inizialmente prevista dal Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, successivamente prorogata dalla Legge di bilancio 2019 n. 145-2018 dal 31 gennaio al 1° giugno 2019, senza applicazioni di sanzioni e interessi.In alternativa, la ripresa dei versamenti - ricorda l’Inps - potrà avvenire mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2019, previa comunicazione di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, da presentare entro il 1° giugno 2019, unitamente all’adempimento contestuale del versamento della prima rata. L’Istituto ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga agosto 2017.
Il messaggio illustra le istruzioni operative, per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa riferite alle diverse gestioni previdenziali: aziende con dipendenti; lavoratori autonomi delle gestioni artigiani e commercianti; liberi professionisti iscritti alla Gestione separata; aziende agricole con dipendenti; lavoratori agricoli autonomi; datori di lavoro domestico e aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.L’Istituto rinvia poi ad un successivo messaggio le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa mediante rateizzazione a decorrere dal mese di giugno 2019.
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