///**/
Giovedì, 11 Aprile 2019 14:09

Pace fiscale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione anche per i periodi di imposta per i quali si applica il raddoppio dei termini di decadenza, per la detenzione di attività finanziarie detenute nei paesi black list o per la presenza di una violazione che comporta la denuncia penale. Inoltre, nel caso in cui ci siano state violazioni Irap nel corso di un periodo di imposta “raddoppiato” per il penale, il contribuente può procedere alla definizione integrale dello stesso periodo di imposta escludendo queste ultime dalla procedura di regolarizzazione. È quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n.7/E contenente chiarimenti sulla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018.

La definizione - ricorda l'Agenzia - riguarda tutte le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto riconoscendo al contribuente l'esenzione totale da sanzioni e interessi. Sono esclusi dalla procedura agevolativa fatti o circostanze che rientrano nelle cosiddette “segnalazioni” al competente ufficio dell’Agenzia e che saranno oggetto di necessari approfondimenti e di eventuali ulteriori attività istruttorie.

Il contribuente che vuole avvalersi della definizione agevolata deve presentare, entro il 31 maggio 2019, una dichiarazione integrativa per i periodi di imposta oggetto di constatazione, da compilare con le modalità stabilite per il periodo oggetto della definizione, e al tempo stesso provvedere al versamento delle imposte entro lo stesso termine. Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. In questo caso, il versamento della prima rata deve essere effettuato sempre entro il 31 maggio 2019.

Notizie correlate: Pace fiscale: istruzioni per liti pendenti - Semplificazioni per imprese e P.A., l'analisi della Fondazione Studi - Pace fiscale: codice tributo per violazioni formali - Pace fiscale: istruzioni AE per le violazioni formali