Dal prossimo 1° aprile le domande per ottenere l'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricolo, che finora venivano presentate al datore di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica. Questo per consentire il calcolo corretto calcolo dell’importo spettante al lavoratore ed assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. A precisarlo è lo stesso Istituto con la circolare n.45/2019 pubblicata sul sito istituzionale il 22 marzo 2019.
L'invio telematico può avvenire mediante il servizio on line dedicato, accessibile dal 1° aprile dal sito dell'Istituto, mediante il PIN dispositivo, una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o la Carta Nazionale dei Servizi; oppure con l'aiuto di un patronato o di un intermediario dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche senza il PIN.
Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile all'interno del Cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano. Sulla base degli importi teorici calcolati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili. Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni arretrati, il datore di lavoro potrà effettuare il pagamento e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore era alle sue dipendenze. Pertanto, le prestazioni familiari relative ad anni precedenti, per periodi lavorativi alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello attuale, dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.
L'Istituto precisa, inoltre, che le istanze presentate fino al 31 marzo 2019 in modalità cartacea al proprio datore di lavoro, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere reiterate, ma saranno gestite dalle stesse aziende riceventi. Il datore di lavoro, infatti, dovrà calcolare l’importo dovuto secondo le modalità sinora utilizzate sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.
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