Con lettera circolare n.1881 del 25 febbraio 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti ai propri uffici territoriali per la corretta applicazione dell’art. 4 della L. 300/1970 nelle ipotesi in cui, per intervenuti processi di modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
In particolare, la questione oggetto del chiarimento riguardava la necessità di rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o se era sufficiente comunicare la modifica della proprietà alle competenti sedi dell’Ispettorato. A tal proposito l’INL ha evidenziato che “il mero subentro di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti … non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure(accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti. Pertanto, al fine di consentire un efficace svolgimento di eventuali iniziative ispettive, è opportuno che il titolare subentrante comunichi all’ITL gli estremi del provvedimento di autorizzazione all’installazione degli impianti". Inoltre, presenti una dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il rilascio dell'apparecchiatura e le modalità d'uso. Diversamente, in caso di intervenuti mutamenti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970.
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