Online il modello e le istruzioni per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal DL n. 119/2018. Il modulo, approvato con provvedimento del 18 febbraio 2019, come previsto dall’articolo 6, comma 15, del D.L. 119/2018, che ha introdotto il beneficio, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e dovrà essere presentato entro il 31 maggio 2019 unitamente al versamento tramite modello F24 delle somme dovute.
Con la procedura di definizione agevolata delle controversie pendenti possono essere definite le liti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva. Nel provvedimento, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui le somme interessate dalle controversie da definire siano oggetto della “rottamazione-bis”, il perfezionamento della definizione della controversia è subordinato al versamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 dovute all’agente della riscossione per la “rottamazione-bis”.
In particolare, i contribuenti che aderiscono alla procedura possono definire le liti pendenti con:
• il pagamento del 100% del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato al 24 ottobre 2018, ma non ancora depositato o trasmesso alla CTP;
• il pagamento del 90% del valore della controversia in caso di ricorso pendente in primo grado e depositato o trasmesso alla CTP alla data del 24 ottobre 2018;
• il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado o con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia in secondo grado.
Le controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione al 19 dicembre 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL), per le quali l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono invece essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Nelle istruzioni al modello, l’Agenzia esplicita le modalità di determinazione degli importi dovuti in tutte le altre ipotesi previste dalla legge.
Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti devono presentare, per via telematica, una domanda per ciascuna controversia entro il 31.05.2019 ed entro tale data va effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata mediante modello F24. La definizione della lite si perfeziona con il pagamento, entro il termine stabilito, dell’intera somma da versare oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. In ogni caso, per ciascuna controversia autonoma va effettuato un separato versamento. Qualora non vi siano importi da versare, invece, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Il pagamento è in un’unica soluzione, se la somma dovuta non supera i 1.000 euro; per gli importi superiori, è possibile frazionare fino a un massimo di venti rate trimestrali con scadenze 31 maggio (la prima è il 31 maggio 2019), 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio. Nel provvedimento, inoltre, l’Agenzia chiarisce che per aderire alla definizione non è possibile pagare gli importi dovuti mediante ricorso alla compensazione.
Notizie correlate: Decreto fiscale, l'analisi della Fondazione Studi - Rottamazione-ter: online il modello DA-2018 - Definizione agevolata violazioni verbali al 31.5