L’Agenzia delle Entrate-Riscossione aggiorna e riepiloga in una nota sul proprio sito le scadenze per rottamazione-ter e saldo e stralcio alla luce delle novità della Legge n. 12/2019 di conversione del “DL Semplificazioni” n. 135/2018.
Per quanto riguarda la rottamazione-ter - estesa anche ai contribuenti che avevano aderito alla precedente versione ma non avevano pagato le rate dovute -, sarà possibile presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019 ed effettuare i pagamenti:
- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- in 10 rate consecutive di pari importo in tre anni, con scadenza: 31 luglio e al 30 novembre 2019 per le prime due; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2020 e 2021 per le restanti otto.
Si potrà essere inclusi automaticamente nella rottamazione-ter – ricorda l’Agenzia – anche in caso di mancato accoglimento della richiesta di saldo e stralcio nei casi previsti dall’art. 3 del D.L. n. 119/2018. In tal caso, il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato:
- in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019;
- in 17 rate, di cui la prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e le restanti 16, di pari importo, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre per i quattro anni successivi;
- in 9 rate nel caso in cui per gli stessi carichi sia stata già richiesta la rottamazione-bis ma non risultino pagate le rate dovute, effettuando il versamento della prima entro il 30 novembre 2019 (30%) e delle restanti 8, di pari importo, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020 e 2021.
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