L'Inps con il messaggio del 13 febbraio 2019, n. 591, fornisce indicazioni sulle modalità di presentazione della domanda di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti. Come disposto dalla Legge di Bilancio 2019, il congedo per i papà è stato prorogato anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2019. Inoltre, per effetto della disposizione di cui all’articolo 1, comma 278, lett. b), la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2019, a cinque giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.
L'Istituto precisa che per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all'Inps solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'Istituto, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo, senza necessità di presentare domanda all'Istituto. In quest'ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'Inps le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens. Per il settore agricolo la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.
Rimane fermo – ricorda l’Inps - che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2018, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a quattro soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2019 (cfr. il messaggio n. 894/2018).
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