Con circolare n.11/2019 l'Inps fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni in materia di pensioni anticipate stabilite dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019. In particolare, si sofferma su destinatari, requisiti d'accesso e decorrenza del trattamento per Quota 100, pensione anticipata, Opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. All'interno del documento elaborato dall'Istituto anche diversi esempi che chiariscono i requisiti delle nuove possibilità di uscita dal lavoro.
Quota 100
Soffermandosi su quota 100, l'Istituto chiarisce che gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che perfezionano, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni possono conseguire il diritto alla “pensione quota 100”. I lavoratori che perfezionano i requisiti di cui sopra nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra. Il requisito anagrafico per accedere a Quota 100 - spiega l'Inps - non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita e, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps.
L’accesso alla pensione anticipata con la quota 100 sarà diverso per i dipendenti pubblici e per i dipendenti di aziende private. I lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del decreto-legge conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e comunque non prima del 1° agosto 2019. La circolare dell'istituto si sofferma poi sull'incumulabilità con i redditi di lavoro dipendente o autonomo con Quota 100. Ad eccezione del limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Pensione anticipata
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata è fissato a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per effetto della disapplicazione, nel predetto periodo, degli adeguamenti alla speranza di vita.
I soggetti che maturano il predetto requisito contributivo, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal 1° al 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto (articolo 15, comma 3) conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
Opzione donna
Le lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2018, un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti, e di 59 anni se lavoratrici autonome, possono accedere alla pensione anticipata opzione donna secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180. Ovvero conseguendo il diritto alla decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le autonome dalla maturazione dei requisiti.
Anche in questo caso, al requisito anagrafico non si applicano adeguamenti alla speranza di vita. Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Pensione anticipata per i lavoratori precoci
I lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, c.d. precoci, - si legge nella circolare n.11/2019 - possono conseguire la pensione anticipata se in possesso del requisito contributivo di 41 anni entro il 31 dicembre 2026. A decorrere dal 1 gennaio 2027 il requisito contributivo è adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti. I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche cumulando i periodi assicurativi ai sensi della legge n. 228/2012, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa c.d. finestra.
Notizie correlate: Quota 100: prime istruzioni Inps - Via libera a reddito di cittadinanza e quota 100 - Quota 100 e novità pensionistiche, prime FAQ