L’Inps, con il messaggio n.322 del 24 gennaio 2019, integra la circolare n. 90 del 1° agosto 2018 alla luce delle nuove disposizioni sulla mobilità in deroga introdotte dall’art. 25-ter della Legge n.136 del 2018 di conversione del “Decreto Fiscale” n. 119/2018. Tali norme, infatti, ampliano l’ambito di applicazione del trattamento di integrazione salariale di cui all’art. 1, comma 142, della Legge n. 205/2017 estendendolo, per 12 mesi, anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018.
Gli operatori delle strutture territoriali - evidenzia l’Istituto – dovranno dunque tener conto dei nuovi requisiti, fermo restando il controllo che la prestazione concessa dalla Regione sia senza soluzione di continuità rispetto alla precedente mobilità ordinaria o in deroga. L’Inps segnala inoltre che, qualora sia necessario alla luce delle richieste pervenute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a rimodulare le assegnazioni delle risorse effettuate con un nuovo decreto.
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