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Martedì, 27 Novembre 2018 12:45

Indennità di malattia per trasferimento UE

Con il messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018, l’Inps fornisce chiarimenti sull’autorizzazione rilasciata dall’Inps ai sensi della circolare n. 192 del 1996 nell’ipotesi di trasferimento all’estero del lavoratore durante l’assenza dal lavoro per malattia, alla quale è subordinato il riconoscimento della relativa indennità.

Alla luce del mutato quadro normativo sulla libera circolazione delle persone all’interno dell’UE – evidenzia l’Istituto -, il provvedimento di autorizzazione va riqualificato come valutazione medico-legale finalizzata ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo, in ragione dei maggiori costi per indennità di malattia che una tale circostanza comporterebbe a carico dell’Istituto. Dunque, salvo i casi di autorizzazione da parte dell’ASL, il lavoratore che intenda trasferirsi in un altro Paese UE dovrà comunicarlo preventivamente alla Struttura territoriale Inps di competenza per le necessarie valutazioni medico-legali. Qualora il paziente effettui comunque il trasferimento – che non può essergli vietato - nonostante il parere negativo dell’Inps, verrà sospeso il diritto all’indennità economica per tutti i casi in cui compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia.

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