La proforma dribbla la fattura immediata: il professionista (e il prestatore di servizi in genere) che invia al cliente il preavviso di parcella, contenente la descrizione dei servizi resi, potrà emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui incassa il corrispettivo.
Questa l’interessante precisazione fornita dall’agenzia delle entrate, nel corso del forum sulla fatturazione elettronica del 15 novembre scorso, in risposta al quesito di ItaliaOggi volto a sapere se il documento informale in uso soprattutto nel mondo professionale per richiedere il pagamento della prestazione sia idoneo a supportare la fatturazione differita ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del dpr n. 633/72, in modo da evitare l’obbligo (difficile da rispettare) di emettere la fattura immediatamente, entro le ore 24 del giorno dell’incasso del compenso.
Quindi, per effetto della riconosciuta idoneità dei documenti in questione, il professionista che ha emesso la proforma a settembre ed ha incassato il corrispettivo il 15 novembre non è tenuto ad emettere la fattura immediata in tale giorno (oppure, dal 1° luglio 2019, entro il decimo giorno successivo), ma potrà emettere la fattura differita entro il 15 di dicembre, ferma restando la contabilizzazione dell’Iva dovuta nella liquidazione del mese di novembre.
(Italia Oggi del 16.11.18)