L’Inail, con la circolare n. 43 del 14 novembre 2018, chiarisce termini e modalità di sospensione degli adempimenti e versamenti e delle attività esecutive nei comuni dell’isola di Ischia (nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno) colpiti dal sisma dell’agosto 2017 e per i soggetti coinvolti dal crollo del ponte Morandi a Genova.
Alla luce delle disposizioni di legge e, da ultimo, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria dell’isola di Ischia potranno beneficiare, fino al 31 dicembre 2020, della sospensione degli adempimenti tributari e dei versamenti dei premi assicurativi compilando la domanda allegata alla circolare. Per tali soggetti - chiarisce l'Istituto - opera anche la sospensione della notifica delle cartelle, della riscossione delle somme e delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonché dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali.
È stato, inoltre, chiarito che sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento, per la riscossione delle somme e per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, nonchè i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili interessati dal crollo del ponte Morandi.
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