Proroga dei termini per il passaggio centralizzato delle note di rettifica per conguagli CIGO e CIGS. di cui al D.Lgs n. 148/2015, alla procedura “Nuovo Recupero Crediti”. La notizia giunge dall’Inps con il messaggio n. 3880 del 18 ottobre dopo l'emissione delle note, lo scorso luglio, in stato “bloccato” a causa della presenza di conguagli di cassa integrazione previsti dal medesimo decreto. Le difficoltà incontrate nell’invio delle note di rettifica sono state riscontrate dai Consulenti del Lavoro e discusse durante il confronto fra l’Istituto e il Consiglio nazionale dell’Ordine per sollecitare interventi risolutivi delle criticità.
Rinviando alle indicazioni già fornite con la circolare n. 9 del 2017 e con il messaggio n. 3455 del 2018, l’Inps segnala che le note di rettifica notificate e scadute saranno trasmesse alla procedura “Nuovo Recupero Crediti” dopo 60 giorni dalla scadenza: tale termine sarà ricondotto a 30 giorni dal 15 novembre. Dalle operazioni di ricalcolo - evidenzia l’Inps - potrebbero generarsi nuove note di rettifica, che dovranno essere considerate in annullamento e sostituzione dei precedenti addebiti notificati per i medesimi periodi di competenza. Nel messaggio vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito alle note emesse per differenze di importi relativi ai conguagli di integrazione salariale (CIG aggregata) ed illustrati i nuovi codici importo eccedenza CIG. Infine, si ricorda che, per eventuali conguagli o versamenti del contributo addizionale riferiti ad autorizzazioni CIGO con Ticket prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, le aziende continueranno ad utilizzare le modalità di compilazione delle denunce Uniemens già in uso.
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