Arrivano con la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 le prime indicazioni operative del Ministero del Lavoro sui criteri di accesso alla cassa integrazione straordinaria per cessazione attività. Ai sensi dell'art. 44 del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018, il cosiddetto "Decreto Urgenze" varato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 13 settembre, la nuova Cigs potrà essere concessa a partire dal 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del D.L., e per gli anni 2019 e 2020, in deroga agli artt. 4 e 22 del D.Lgs. n. 148/2015. Il trattamento può essere riconosciuto - alla presenza di determinate condizioni - sino a dodici mesi limitatamente a ciascun anno 2018, 2019 e 2020 ed entro le risorse stanziate dall'art. 21, comma 4, del citato decreto n. 148/2015.
La circolare si sofferma sulle condizioni per accedere al trattamento di integrazione salariale: la cessazione, in tutto o in parte, oppure la decisione di cessare l'attività produttiva, anche nel corso di un precedente intervento di integrazione salariale ai sensi del D.Lgs. 148/2015 a seguito dell'aggravarsi delle condizioni iniziali di crisi; la sussistenza di concrete prospettive di cessione dell'attività medesima o di piani di reindustrializzazione; e, infine, per il sostegno al reddito dei lavoratori in esubero coinvolti in specifici percorsi di politica attiva del lavoro presentati dalla Regione interessata dalla dislocazione di unità produttive in cessazione.
La circolare illustra anche il procedimento e le modalità di presentazione dell'istanza per beneficiare del trattamento. L'impresa cessata o in cessazione - si chiarisce - deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo in sede governativa. A tale accordo può partecipare anche il MISE laddove sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessazione dell'attività e la Regione o le Regioni dove ha sede l'azienda.
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