Con circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico interviene sulla definizione giuridica e l'applicazione, anche dal punto di vista procedurale della pubblicità commerciale, delle nuove modalità di costituzione del contratto di rete contenute nella Legge n. 81 del 22 maggio 2017, il "Jobs Act Autonomi". Il Ministero chiarisce che i professionisti possono creare solo contratti di rete misti con gli imprenditori e non contratti di rete ordinari ai fini pubblicitari del registro delle imprese.
La Legge n. 81, all'art. 12, prevede infatti la possibilità "di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste" ai fini della partecipazione a bandi e per l'assegnazione di incarichi e appalti privati. La stessa Legge, per espressa previsione dell'art.1, si applica ai soli rapporti di lavoro autonomo, escludendo dall'ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori, di cui all'articolo 2083 del codice civile.
Per il MISE "resta tuttavia irrisolta la questione della pubblicità del contratto di rete". Mentre, infatti, i contratti di rete misti sono dotati di personalità giuridica e, quindi, possono essere iscritti autonomamente al registro delle imprese, i contratti di rete "ordinari" sono privi di tale soggettività. In questo caso la pubblicità è assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore partecipante al contratto di rete, ma è impossibile iscrivere un contratto di rete sulla base della posizione del professionista non iscritto al registro.
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