///**/
Venerdì, 25 Maggio 2018 09:46

Mail per licenziare va inviata con PEC?

La trasmissione al lavoratore della lettera di licenziamento può avvenire anche via email o a mano, ma vi deve essere rigorosa prova che la trasmissione è stata reale ed effettiva. Soltanto la Pec o la firma digitale garantiscono l'integrità del documento, mentre la mail tradizionale, almeno in astratto, risulta modificabile e, in base al codice dell'amministrazione digitale, costituisce soltanto un documento informatico liberamente valutabile dal giudice. Le mail ordinarie costituiscono un atto scritto, ma deve essere dimostrato che il messaggio sia stato ricevuto dal lavoratore.

La Corte di Cassazione (sentenza n.29753/17) ha respinto il ricorso del datore di lavoro che aveva inviato il licenziamento al lavoratore tramite un messaggio di posta elettronica ordinaria, considerato dai giudici con dubbia valenza probatoria.In questi casi spetta all'autorità giudiziaria verificare se i messaggi orinari hanno le caratteristiche oggettive per soddisfare il requisito della forma scritta per qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. La sentenza, in particolare, esclude che i messaggi siano riferibili al suo autore apparente in quanto la mail è priva di firma elettronica e i messaggi di posta elettronica, secondo il codice dell'amministrazione digitale, non hanno natura di scrittura privata.Secondo la Corte il requisito della comunicazione per iscritto del licenziamento deve ritenersi assolto, in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità.

Nel caso specifico esaminato dalla Corte di Cassazione, il lavoratore dopo il ricevimento della mail aveva comunicato ai colleghi che non avrebbe più prestato opera in azienda, quindi, era evidente che non avrebbe potuto negare, in sede di giudizio, il ricevimento della lettera di licenziamento.

In una precedente sentenza di Tribunale, ad esempio era stato ritenuto valido un licenziamento intimato tramite whatsapp, perché questo social assolve l’onere della forma scritta, trattandosi di un documento informatico dattiloscritto. In quel caso il lavoratore aveva imputato il messaggio al datore e impugnato subito l’atto. Nel 2015 la Cassazione ha affermato che potrebbe sussistere l’obbligo di ricevere (scambio tra privati con vincolo contrattuale stretto) una comunicazione a mano, se non è previsto per legge o per contratto l’utilizzo specifico di un particolare metodo (es. raccomandata). Info dai Consulenti del lavoro.