Su proposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato approvato in esame definitivo dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che, in attuazione della legge di riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n.106), introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
In particolare, gli interventi del provvedimento riguardano l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico. In questo quadro, è stato introdotto un limite temporale di 24 mesi, a partire dalla data di assunzione, ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative e limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali. Previste, inoltre, novità di carattere fiscale e modifiche alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto stesso (20 luglio 2018) e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo - si legge sul sito del Consiglio dei Ministri Ministero del Lavoro - la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.
Notizie correlate: Imprese sociali, regole per le operazioni straordinarie - Imprese sociali, in GU il decreto del 16 marzo - Imprese sociali, nuove modalità di iscrizione