L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 10 dell’11 luglio 2018, fornisce indicazioni operative per i futuri accertamenti in caso di inadempienze retributive e contributive nei confronti di lavoratori impiegati nell’ambito di appalti non genuini. Le indicazioni, condivise con il Ministero del Lavoro, l'Inps e l'Inail a seguito dell’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, chiariscono in particolare come calcolare la contribuzione e la retribuzione dovuta e quali modalità è necessario seguire per il recupero nei confronti degli operatori economici interessati.
Nel documento si precisa che in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore, il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore in relazione alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL applicato.
In ambito previdenziale l'Ispettorato cita le sentenze della Cassazione del 2012 e del 2016 secondo cui “l’unico rapporto di lavoro rilevante verso l’ente previdenziale è quello intercorrente con il datore di lavoro effettivo". Pertanto, si ritiene che gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo. Di conseguenza, si procederà con la determinazione dell'imponibile contributivo dovuto, "fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore", in linea con quanto previsto dalla Corte costituzionale in riferimento alla responsabilità solidale con lasentenza n. 254 del 6 dicembre 2017.
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