Con il messaggio 1516 del 7 aprile 2020, l’Inps chiarisce che, alla luce del DPCM del 1° aprile scorso, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado fino al 13 aprile 2020, sono prorogati alla medesima data anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per la cura dei figli, inizialmente previsti fino al 3 del mese in corso.
Nel messaggio l'Istituto ricorda che le istruzioni amministrative per fruire del congedo per emergenza COVID-19 e dei permessi indennizzati di cui alla legge n. 104/1992, introdotti dagli articoli 23 e 24 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono state fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020. Inoltre, specifica che l'art. 23 del decreto "Cura Italia" prevede che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare. Fruizione subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
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