Con circolare n. 13 del 2020 l'Inail fornisce le istruzioni per la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite Inail, nonché per la tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da nuovo coronavirus. In particolare, la circolare chiarisce che l’art. 42, co. 1, del D.L. n. 18/2020 ha sospeso dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione, nonché dei termini di decadenza per la revisione delle rendite che scadono nel predetto periodo. Sospensione che si applica anche nei casi di domande per ottenere la rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio, nonché di richieste, sia su domanda del titolare sia su disposizione dell’Inail, di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o per malattia professionale. I termini riprendono a decorrere dalla scadenza del predetto periodo di sospensione.
L'Istituto fornisce, inoltre, indicazioni in merito alle prestazioni garantite agli assicurati contagiati nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, secondo l’art. 34 del decreto "Cura Italia", precisando che i casi di infezione da nuovo Coronavirus, sono inquadrati come infortuni sul lavoro. L’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Stesso principio anche per le altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza, come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie e gli operatori del trasporto infermi. La tutela assicurativa si estende ai casi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti più difficoltosa, attraverso il ricorso agli elementi epidemiologici, clinici, anamnestici e circostanziali. Permane - aggiunge l’Istituto - l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta inoltre la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’Inail. Tutelati dall’Istituto, inoltre, i casi di contagio avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, i cosiddetti infortuni in itinere.
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