Con la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, l’Inps ha fornito istruzioni sulle indennità di sostegno al reddito, introdotte dal dl n. 18/2020, per il mese di marzo, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati, le cui attività sono state colpite dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.Il dl “Cura Italia” – spiega l’Inps nella circolare – prevede una indennità una tantum pari a 600 euro a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 23 febbraio, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data e degli autonomi iscritti alla Gestione separata. Ma il bonus è previsto anche per i lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni; per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali; per gli operai agricoli a tempo determinato e i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
L’Istituto, dopo aver riassunto i beneficiari del bonus, ha spiegato che gli stessi possono farne richiesta presentando domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando il Pin rilasciato dall’Istituto (sia ordinario che dispositivo), lo Spid di livello 2 o superiore, la Carta di identità elettronica 3.0, la Carta nazionale dei servizi. In alternativa è possibile rivolgersi al Contact center integrato. Le indennità, ricorda l’Inps nel documento, non sono fra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori del reddito di cittadinanza. L’Istituto ricorda inoltre che il decreto legge n.18//2020 ha disposto anche la proroga delle domande di indennità di disoccupazione agricola in competenza 2019 fino al 1° giugno 2020; mentre i termini di presentazione delle domande di indennità NASpI e DIS-COLL sono stati prorogati di ulteriori 60 giorni, con l’ampliamento del termine ordinario da 68 a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, per gli eventi di cessazione involontaria dei rapporti di lavoro dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020. Infine, l’Istituto fornisce le istruzioni contabili e fiscali per fruire delle indennità previste dal “Cura Italia”.
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