Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, composto da sei articoli, entra in vigore a partire da oggi, 26 marzo 2020, e introduce misure più restrittive e sanzioni più pensanti per chi aggira le disposizioni introdotte per contrastare la diffusione del Coronavirus. Per contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, il decreto elenca le limitazioni e i divieti previsti, accorpando quelli adottati con i diversi Dpcm. All’articolo 3 il provvedimento si sofferma su misure urgenti di carattere regionale o infraregionale disponendo che le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. I sindaci, invece, non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali. Rimane al Governo la funzione di coordinamento e di omogeneità sul territorio nazionale. Modifiche anche per quanto riguarda le sanzioni. Il mancato rispetto delle misure di contenimento - si legge all'articolo 4 - è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Inoltre, le disposizioni previste all'articolo 4, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi nella misura minima ridotta alla metà.
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