Con la circolare n. 38 del 12 marzo, l’Inps detta la disciplina applicativa per le norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi, previste dagli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legge n. 9/2020 riguardante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Le domande per la cassa integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario - si legge - possono essere presentate dai datori di lavoro con la nuova causale denominata “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive site nei Comuni previsti dal Dpcm del 1° marzo o se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa riguarda unità produttive collocate al di fuori dei suddetti Comuni, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni stessi. Il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane. Le imprese beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie che devono sospendere il programma di CIGS a causa del blocco totale dell’attività lavorativa possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario con la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 – interruzione CIGS”. L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale, che occupino mediamente più di 5 dipendenti mentre i datori di lavoro che presentino i requisiti richiesti possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla predetta data. Le risorse finanziarie stanziate per la CIG, pari a un massimo di 7,3 milioni per il 2020, con un decreto del Ministero del Lavoro saranno ripartire tra le Regioni interessate.
Quest’ultime, verificati i requisiti di accesso, trasmettono all’Inps i provvedimenti di concessione, insieme alla lista dei beneficiari, corredati dalle relative domande aziendali (modello “SR100”). La circolare stabilisce, infine, istruzioni e modalità di pagamento per la richiesta di CIG in deroga per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e per le domande di accesso all’indennità prevista per i lavoratori autonomi che, alla data del 23 febbraio, svolgano la propria attività, siano residenti o domiciliati nei Comuni individuati dal Dpcm del 1° marzo. Poiché le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche e integrazioni, l’Istituto fa riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale.
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