Con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020, l’Inps fornisce le indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 9/2020 del 2 marzo recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” della ormai ex “zona rossa” (ovvero Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò). Secondo quanto stabilito dall’art. 13 del decreto legge citato, le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata “COVID-19 d. l. n. 9/2020”, esclusivamente nei seguenti casi:
• se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive dei Comuni sopra elencati;
• se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive collocate al di fuori dei Comuni sopra citati, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.
Le domande di accesso alla cassa integrazione ordinaria e all’assegno ordinario con la causale “COVID-19 d.l. n. 9/2020” devono essere presentate, esclusivamente in modalità telematica, alla sede Inps territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’unità produttiva, entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 13, comma. 1, D.L. 9/2020). La domanda per accedere alle prestazioni è disponibile nel portale Inps: qualora si richieda l’assegno ordinario, è obbligatorio presentare anche la dichiarazione di responsabilità. Con riferimento all’assegno ordinario possono accedere alla prestazione anche le aziende che nelle aree colpite dall’emergenza hanno plessi organizzativi non aventi carattere di unità produttiva e i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale con mediamente più di 5 dipendenti. Il termine di presentazione delle domande - si legge nel messaggio - decorre dalla data di pubblicazione del messaggio per gli eventi verificatisi fra il 23 febbraio e il 12 marzo, e dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per gli eventi verificatisi dal giorno successivo la pubblicazione stessa. L'Istituto informa infine che le imprese che beneficiano di integrazioni salariali straordinarie possono sospendere il programma di CIGS e richiedere l’integrazione salariale ordinaria, con la causale “COVID-19 – interruzione CIGS d. l. n.9/2020”.
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