Con la circolare n. 26 del 14 febbraio, l'Inps illustra le novità introdotte sull’assegno di natalità dalla Legge di Bilancio 2020 che ha esteso l’agevolazione per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, prevedendo lo stanziamento di 348 milioni di euro per il 2020 e 410 milioni per il 2021. La legge 160/2019, oltre ad aver eliminato il limite di valore del modello ISEE quale requisito per fare domanda, ha rimodulato l’importo dell’assegno di natalità in tre scaglioni. Fino allo scorso anno invece potevano farne richiesta solo le famiglie che non superavano i 25 mila euro annui di reddito. Nel dettaglio, la circolare stabilisce che l’importo del bonus bebè sarà erogato nelle seguenti misure:
- in presenza di ISEE non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo. Dunque, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo);
- se l’ISEE è superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo. Ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo);
- qualora l’ISEE sia superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo. Dunque, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo).
In ogni caso, resta invariata la durata massima dell'assegno che è stabilita in 12 mensilità, così come la maggiorazione del 20% dell’importo spettante nel caso di nascita o adozione di figlio successivo al primo. In caso di parto gemellare, o di adozione multipla nello stesso anno, spetterà invece un assegno per ciascun figlio. La domanda, corredata del modulo "SR163" reperibile sul sito dell'Inps, deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica e, di norma, una sola volta per ciascun figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo. La circolare fornisce, inoltre, chiarimenti in merito all'eventualità di domande presentate in assenza di ISEE, all'ipotesi di ISEE con omissioni o difformità, ai casi in cui si verifichi la revoca o l'interruzione della prestazione, oltre alle istruzioni contabili.
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