Lunedì, 17 Luglio 2017 08:03

Scissione dei pagamenti in campo anche le partecipate

A partire dal 01.07.2017, anche le società partecipate dalla pubblica amministrazione devono applicare le norme sul c.d. “split payment”. Ciò ha, ovviamente, importanti riflessi anche su coloro, sia imprese che professionisti, che sono in rapporti commerciali con le società suddette.

Analizziamo i principali adempimenti che i cedenti di beni e/o servizi (imprese/professionisti) devono porre in essere a  partire da luglio.

Innanzitutto, è necessario verificare, tramite il sito web del MEF, all’apposito indirizzo: “www.finanze.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/” se la società cliente è iscritta nei relativi elenchi. E’opportuno effettuare la ricerca per codice fiscale e non per denominazione, al fine di evitare di incorrere in problemi legati all’abbreviazione  della ragione sociale.

Una volta effettuata la verifica, con esito positivo, la fattura va emessa in applicazione del regine di split payment, cioè, va aggiunta la dicitura  “scissione dei pagamenti ex art 17-ter DPR 633/1972”. Questo tipo di fatture, comunque da registrare tra le fatture emesse, non partecipa alla liquidazione dell’IVA, nel senso che non genera debito d’imposta.

I principali effetti della norma sono però sul piano finanziario, l’impresa/professionista non incasserà più l’IVA, con una conseguente minore entrata finanziaria.

Dal punto di vista delle società controllate, le stesse dovranno, da subito interrompere i pagamenti degli importi con IVA, e successivamente, solo per la prima applicazione della Norma,  entro il  18.12.2017 provvedere al versamento dell’IVA trattenuta, utilizzando speciali codici tributo e senza possibilità di compensazione. Il maggior termine è stato previsto per permettere gli adeguamenti dei sistemi informatici  utilizzati dalle società.

Sempre relativamente alle società controllate dalla PA, è importante ricordare che il DM 27.06.2017 ha previsto anche  una modalità  alternativa al versamento, per assolvere agli obblighi imposti dallo split payment.  E’ possibile, infatti, in alternativa al versamento, annotare le fatture ricevute due volte, la prima nel registro degli acquisti, e la seconda nel registro delle fatture emesse, al fine di sterilizzare l’importo dell’imposta. Innegabili i benefici dal punto di vista finanziario, comunque da valutare caso per caso.

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