Con il decreto fiscale n.193/2016, successivamente convertito nella Legge 225/2016, e approvato insieme alla Legge di Bilancio nell'ottobre scorso, è stata prevista la soppressione di Equitalia. A partire dall'1 luglio 2017 tutti i rapporti giuridici pendenti, comprese le cause in corso, si trasferiranno al nuovo soggetto che ne prenderà il posto, ossia l'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Questo passaggio porterà in sostanza a una rottamazione delle cartelle inevase, aprendo una sorta di sanatoria su more e sanzioni in favore dei cittadini, che ora dovranno pagare il dovuto e non più gli interessi sullo stesso.
Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione il nuovo ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del Gruppo Equitalia". Tra le principali novità spicca il potenziamento delle modalità di riscossione del nuovo ente, che avrà più poteri rispetto a Equitalia. Il decreto legge consente, infatti, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di utilizzare banche dati e informazioni già in uso all'Agenzia delle Entrate "anche ai fini dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale". Una procedura non consentita ad Equitalia.
Il pignoramento presso terzi, ha spiegato l'ente, è disciplinato da una norma del 2005, che prevede l'azione diretta da parte di Equitalia sui crediti del debitore detenuti da terzi "comprese le eventuali somme sul conto corrente". La norma prevede "l'intervento dell'Autorità giudiziaria in via eventuale laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l'azione dell'Agente della riscossione". In particolare, Equitalia procede ad azioni esecutive "solo dopo che il contribuente non ha dato seguito agli atti che gli sono stati notificati (cartella di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di intimazione), né provvedendo al loro pagamento, neanche in forma rateale, né contestandone il contenuto".
(fonte Labitalia)
