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Giovedì, 08 Marzo 2018 09:00

Sisma: rateizzazione anche per chi ha perso il lavoro

I cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell'agosto 2016 non perdono il diritto a versare a rate le ritenute finora non operate anche se è venuto meno il loro rapporto di lavoro. È quanto chiarito nella risoluzione n. 19/E di ieri, con cui l'Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti ricevuti in materia di ripresa della riscossione delle ritenute sospese dal dl n. 189/2016 prevista per il 31 maggio 2018. 

Il versamento di queste ritenute può comunque essere effettuato senza applicazione di sanzioni e interessi mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. I sostituti d' imposta che non hanno operato le ritenute, dietro richiesta dei contribuenti interessati, devono indicare l'ammontare delle ritenute operate, e quello delle ritenute sospese, nella Certificazione unica (Cu). Questo al fine di consentire ai contribuenti di effettuare i versamenti nei termini previsti.

Nel documento le Entrate affermano che il diritto alla rateazione sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per sopravvenuta inoccupazione, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta. L'Agenzia chiarisce inoltre che nel caso in cui sia sopravvenuto il decesso del soggetto che ha richiesto al proprio sostituto d'imposta la rateazione, il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi (articolo 65 del DPR n. 600 del 1973 in materia di obbligazioni tributarie degli eredi).

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