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Martedì, 06 Marzo 2018 16:00

Casse edili: inquadramento previdenziale

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro sugli obblighi contributivi dei dipendenti delle Casse edili, delle scuole di formazione professionale edili e comitati paritetici territoriali per le sicurezza in edilizia, l'Inps ha fornito una risposta ufficiale sulle modalità di inquadramento previdenziale. Nella risposta fornita ai Consulenti del Lavoro, in particolare, l'Istituto ha ricordato che con circolare n. 29/12/2017, n. 193 - a seguito dei necessari approfondimenti svolti con il supporto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - è stato stabilito che il corretto inquadramento previdenziale dei predetti va riferito al settore delle attività ausiliarie dell’edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00.

Per tutti i predetti enti inquadrati in altro settore, la modifica dell’inquadramento e delle correlate assicurazioni opera, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335/1995, con efficacia ex nunc, vale a dire dal periodo di paga nel corso del quale viene effettuato il reinquadramento. Resta fermo che l’inquadramento previdenziale non ha effetto sul CCNL applicato dai predetti enti, il quale può legittimamente essere individuato in un contratto diverso da quello dell’edilizia (es. terziario).

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