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Lunedì, 04 Dicembre 2017 08:34

Platea ampia per i buoni pasto

I buoni pasto possono essere utilizzati da tutti quelli che percepiscono redditi di lavoro assimilato a quello dipendente, come ad esempio i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace. E' una delle indicazioni in tema di welfare aziendale fornita in occasione della 16° edizione del Forum Lavoro/Fiscale, organizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione Studi, da Paolo Savini, Direttore Centrale Gestione Tributi Agenzia Entrate. 

L'ambito di applicazione della normativa in tema di buoni pasto non era del tutto evidente. In ambito fiscale - ha chiarito il Direttore - la normativa tributaria  in materia di buoni pasto è  recata dall’art. 51, comma 2, lett. c)  che prevede la loro non concorrenza al reddito di lavoro dipendente nel limite giornaliero di  euro  5,29, elevato a 7 per i ticket elettronici, stabiliti dalla stessa norma. Tale agevolazione è applicabile anche ai collaboratori coordinati e continuativi che ricadano nel campo di applicazione della lettera c-bis) dell’articolo 50 del TUIR, nonché ai titolari di altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente contemplati dalla stessa norma, in virtù del rinvio all’art. 51,  operato dall’art. 52 del medesimo TUIR.
L’esclusione  dei buoni pasto dal reddito, nei limiti evidenziati, opera pertanto nei soli  casi di redditi derivanti da attività lavorativa che ricadono nel campo di applicazione di cui all’articolo 49 (redditi di lavoro dipendente ) e 50 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) del TUIR. 

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Rassegna stampa: Il Sole 24 Ore 30.11.2017

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