In occasione del 16° Forum Lavoro-Fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in tema di deducibilità dei costi sostenuti dai datori di lavoro che introducono piani di welfare in azienda. Nello specifico i funzionari dell’Agenzia, richiamando i documenti di prassi della medesima e confermando l’orientamento assunto dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro con circolare n. 10/2016, sanciscono la possibilità di dedurre integralmente dal reddito - secondo quanto previsto dall’art. 95 TUIR - il costo sostenuto per l’utilizzazione delle opere e dei servizi aventi finalità di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto riconosciute anche mediante regolamento aziendale e non solo sulla base di una previsione contrattuale.
La deducibilità integrale del costo presuppone tuttavia – laddove i benefit vengano come detto offerti in conformità ad un regolamento – che il regolamento contenga statuizioni volte a configurare un vero e proprio vincolo obbligatorio. In assenza di tali previsioni, continua ad applicarsi l’ordinario limite di deducibilità del 5 per mille previsto per le erogazioni volontarie. Il chiarimento, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali (ex plurimis Cass. n. 5768/2016), che riconoscono il regolamento quale fonte sociale in quanto diretto a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori, assume particolare rilevanza. Questo, infatti, nel rispetto delle generali previsioni, consente a tutte le aziende di introdurre piani di welfare per la generalità o categorie di dipendenti con le medesime conseguenze di un contratto collettivo. La deducibilità integrale del costo sostenuto presuppone, però, una puntuale disamina delle previsioni contenute nel regolamento aziendale, che, in caso di dubbio, può essere richiesta anche alla medesima Agenzia delle Entrate in sede di presentazione di un’istanza di interpello.
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Rassegna stampa: Il Sole24Ore 30.11.2017
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