L’Inps, con la circolare n. 165 dell’8 novembre 2017, illustra alle aziende che hanno siglato contratti di solidarietà, le modalità di recupero degli sgravi contributivi, autorizzati dai decreti direttoriali del Ministero del Lavoro, collegati alle somme residue relative agli stanziamenti del 2014 e del 2015. L'Istituto precisa che al termine delle operazioni di conguaglio, effettuate dalle aziende destinatarie dei decreti di ammissione al beneficio, è emerso che le risorse autorizzate dal Ministero sono superiori a quanto effettivamente speso. Di conseguenza, il Dicastero di via Veneto ha adottato i decreti di ammissione allo sgravio contributivo comunicando, nei due documenti allegati alla circolare, quali aziende sono state autorizzate alla fruizione dello sgravio sui residui dei fondi del 2014 e del biennio 2014-2015 e come queste devono esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare Inps. L’importo dello sgravio, comunicato ai soggetti ammessi al beneficio, costituisce la massima misura dell’agevolazione fruibile. Le aziende, quindi, "dovranno limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante secondo le indicazioni già fornite", in particolare nelle circolari Inps n. 153/2014 e n.77/2016.
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