L’Ispettorato, con la nota Prot. 255/2017/RIS del 17ottobre 2017 precisa che la circolare n. 3/17 è già intervenuta sulla portata applicativa dell’art. 1, c. 1175, della L. n. 296/06.
È stato chiarito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC, la cui assenza, all’esito dell’invito a regolarizzare emesso dagli Istituti ai sensi dell’art. 4 delD.M. 30 gennaio 2015, determina la perdita definitiva dei benefici normativi e contributivi goduti e oggetto di verifica ai sensi del citato art. 1, comma 1175. Il permanere della situazione di irregolarità impedisce quindi la fruizione dei medesimi benefici per l’intera compagine aziendalefino all’intervenuta attestazione di regolarità con il DURC on line.
Una volta accertata in sede ispettiva un’omissione contributiva, la stessa, costituendo una delle cause di irregolarità al pari delle eventuali altre irregolarità già accertate neiconfronti del datore di lavoro, impedisce il rilascio del DURC on line ove, a seguito della notifica dell’invito a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015 a cura dell’Istituto titolare del credito accertato, per la medesima omissione, unitamente alle altre cause che hanno determinato l’irregolarità, non risulti intervenuto, prima della definizione dell’esito della verifica di regolarità, il pagamento delle somme richieste, ovvero la sistemazione delle omissioni contestate.
Le violazioni rilevate in sede ispettiva – anche quando abbiano effetti sull’imponibile previdenziale – rappresentano un mancato rispetto degli “altri obblighi di legge” (art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006). Pertanto, fermo restando quanto sopra e come chiarito con la circolare n. 3/2017, tali violazioni comportano il recupero dei benefici fruiti limitatamente al lavoratore cui le stesse violazioni si riferiscono e per tutto il periodo in cui si siano protratte, pur a fronte di successive regolarizzazioni. Il versamento della contribuzione addebitata per il lavoratore a seguito dell’ispezione inciderà positivamente solo sul successivo rilascio del DURC.