Il decreto interministeriale n.2 del 27 settembre 2017 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, ha rideterminato la riduzione contributiva (di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996) riconosciuta alle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.
Il Ministero interviene in particolare sulle modalità, i requisiti ed i termini perentori di presentazione delle istanze per l'accesso alla decontribuzione. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile e nella misura del 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%. Per l'anno in corso, le istanze possono essere presentate dal 30 novembre al 10 dicembre 2017 per quelle imprese che al 30 novembre abbiano stipulato contratti di solidarietà o abbiano avuto un contratto in corso nel 2016.
Tra le novità introdotte dal decreto anche l'onere per le imprese di indicare nell'istanza l'importo della riduzione contributiva richiesta e il codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà, presentata attraverso la procedura telematica "Cigs on line". Unitamente all'istanza, il datore di lavoro deve produrre l'elenco nominativo dei lavoratori indicando, per ciascuno di essi, la percentuale di riduzione oraria applicata.
In attesa della circolare esplicativa, il Ministero precisa che l'istanza deve essere firmata digitalmente ed inviata, tramite posta elettronica certificata, alla Direzione centrale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del Lavoro secondo le modalità indicate nell'apposita sezione del sito www.lavoro.gov.it.
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