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Lunedì, 25 Settembre 2017 14:39

Tetto aziendale nei fondi di solidarietà bilaterali

L’Inps, con messaggio n. 3617 del 20 settembre 2017, fornisce indicazioni circa la determinazione del tetto aziendale per l'erogazione delle prestazioni da parte dei fondi di solidarietà bilaterali. Come noto, i fondi di solidarietà bilaterali garantiscono una tutela in costanza di rapporto di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina della cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria).

Nella comunicazione dell'istituto si precisa che, al fine di garantire un'equa distribuzione delle risorse, i regolamenti istituitivi di tali fondi prevedono il meccanismo del cosiddetto tetto aziendale, in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni in proporzione alla contribuzione dovuta in un determinato arco temporale e per alcuni fondi secondo i criteri di proporzionalità indicati nella tabella del presente messaggio. L’Istituto precisa, inoltre, che per espressa disposizione dei decreti, il tetto aziendale è parametrato sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, a nulla rilevando l’importo della contribuzione effettivamente versata dal medesimo. Per questo motivo, ai fini dell’erogazione della prestazione non è richiesta la regolarità contributiva dell’azienda.

Nel messaggio 3617 fornite indicazioni sul tetto aziendale nell’ambito delle operazioni societarie. In questo caso, la contribuzione dovuta dall’azienda cedente per i lavoratori che passano alla nuova società è computata, ai fini del tetto aziendale, esclusivamente nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni totali. In merito al tetto aziendale del fondo di integrazione salariale (FIS), le prestazioni sono determinate (a norma dell’art. 29, comma 4, del D.lgs 148/2015) in misura non superiore a quattro volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro dalla data di iscrizione al Fondo alla data di presentazione dell’istanza,

È il Ministero del Lavoro a precisare che le "prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del singolo datore di lavoro" da scomputare dal c.d.t etto aziendale sono quelle già fruite nel biennio mobile.  Infine, in caso di tetto aziendale e pagamenti diretti assegno ordinario, il datore di lavoro è tenuto ad inviare il mod. SR41 alla struttura Inps competente l’Unità produttiva. Per ogni singola unità produttiva la prestazione è pagata nel rispetto dei limiti indicati nel provvedimento di concessione. In particolare, il pagamento ai lavoratori potrà essere effettuato nel limite delle ore e degli importi concessi e il raggiungimento di anche solo di uno dei due limiti non consentirà il riconoscimento ulteriore della prestazione.

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