Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata pubblicata la circolare n.16/2017 che fornisce istruzioni per il calcolo delle ore di CIGS utilizzabili per riorganizzazione e crisi aziendali. Dal 24 agosto 2017, infatti, è in vigore l'art. 22, comma 4 del D.Lgs n.148/2015 che stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Per verificare il numero di ore lavorabili nell'unità produttiva sarà rilevante l'indicazione nella domanda di concessione della CIGS del numero di lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale. Il dato fornito dall'azienda costituisce, infatti, il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili.
Nella circolare ministeriale si precisa che la norma si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell'istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.
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