Restrittiva la definizione di "lavoro autonomo" nel provvedimento denominato "Jobs Act degli autonomi", di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta. Solo nella prima parte, infatti, si regolamenta una "carta dei diritti del lavoratore autonomo" mentre la seconda parte disciplina il "lavoro agile".
Emiliana Dal Bon, esperta della Fondazione Studi, ricorda in web tv le novità della legge. Tra queste, le clausole contenute nei contratti considerate abusive e quindi incapaci di produrre effetti. Ci riferiamo alle clausole riguardanti pagamenti superiori a 60 giorni rispetto al termine concordato dal committente-professionista o quelle in cui non è possibile prevedere un termine di preavviso congruo in caso di recesso da un contratto di lavoro autonomo continuativo.
Le legge delega dovrà provvedere, attraverso l'emanazione da parte del Legislatore di decreti attuativi, alla definizione del ruolo di terzietà dei professionisti iscritti ad Albi o ordini; di criteri integrativi per la previdenza sociale, la maternità e la gravidanza e gli infortuni.
Per quanto riguarda, invece, il lavoro agile restano oscuri alcuni aspetti, secondo la Dal Bon, come quelli relativi alla gestione Inail. Tuttavia, si ricorda che lo smart working, pur liberando il lavoratore da vincoli legati all'orario o al luogo di lavoro, gli conferisce delle tutele: ad esempio il diritto a ricevere la stessa retribuzione prevista per gli altri lavoratori e le tutele previste in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
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