Dal 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67/11 senza dover attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 al 2025. L’INPS con la circolare n.90/17 fornisce i primi chiarimenti.
Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (es. mobilità). Per i lavoratori che, alla data della domanda hanno cessato l’attività lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attività.
La circolare esamina i casi di svolgimento di lavoro notturno anche a turni, lavori con mansioni particolarmente usuranti, addetti alla linea catena, conducenti servizio pubblico di trasporto collettivo.