A partire dal 4 maggio 2017 sarà on line la procedura di acquisizione delle domande all’Inps per il premio nascita di 800 euro. Lo comunica l’Istituto con la circolare n.78/17.
La legge n.232/16 art. 1 c.353, infatti, dispone che “A decorrere dal 1º gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR n. 917/86, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/83;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, c. 6, della legge 184/83 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/83.
La domanda può essere presentata a decorrere dal 4 maggio 2017 per gli eventi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2017.
I cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno considerato valido ai fini dell’assegno di natalità, autocertificano il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica (numero identificativo attestazione; autorità che lo ha rilasciata; data di rilascio; termine di validità).
La misura del premio è pari a 800 euro per ciascun evento e in relazione a ogni figlio nato/adottato o affidato.
Alla corresponsione del premio alla natalità provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN).