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Venerdì, 05 Maggio 2017 07:53

Come fruire del bonus per nascita o adozione di minore

La Legge di Stabilità del 2017ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio di quest’anno, un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro, che viene riconosciuto dall’Inps solo dopo il settimo mese di gravidanza oppure all’atto del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Simone Cagliano, esperto della Fondazione Studi, chiarisce in web tv quanto già annunciato dall’Inps con le circolari n. 39 e n.61 del 2017 per la fruizione del beneficio. Ricorda, infatti, che le madri devono essere residenti in territorio italiano oppure avere la cittadinanza italiana o comunitaria; le mamme non comunitarie dovranno, invece, essere in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dall’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione Europea.

Con la circolare n. 78/2017, invece, l'Inps ha anticipato che il rilascio della procedura telematica per presentare le istanze per il bonus avverrà dal 4 maggio e che le domande dovranno pervenire entro un anno dal parto ad eccezione dei casi verificatisi dal 1° gennaio 2017 al 4 maggio 2017. Per questi, infatti, l'anno decorrerà dal 4 maggio 2017. Cagliano precisa, inoltre, che le madri che presentano l'istanza dopo il 7° mese di gravidanza - ma prima del parto - dovranno corredare la richiesta con la certificazione rilasciata dal medico specialista che attesti la data presunta del parto. Per le richieste effettuate contestualmente al parto bisognerà aggiungere un'autocertificazione che attesti la data effettiva del parto e i dati anagrafici del nascituro o dei nascituri, così da permettere all'Inps l'integrazione dell'importo del bonus. Per gli affidamenti preadottivi e le adozioni si deve fare riferimento alla circolare Inps n.47/2012.

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