L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E/2017, conferma la cumulabilità del bonus “ricerca e sviluppo” con altre agevolazioni entro i limiti del costo. Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Articolo 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145.
Nell’ipotesi in cui, in relazione agli investimenti ammissibili, siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la circolare n. 5/E del 2016 ha precisato che la normativa relativa al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” non reca alcuna disposizione specifica per quanto attiene alla cumulabilità del beneficio fiscale con altre misure di favore e, conseguentemente, in assenza di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, lo stesso deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.
La risoluzione chiarisce nel dettaglio i criteri per la verifica del cumulo del bonus ricerca e sviluppo con un contributo comunitario. L'interpellante dovrà evidenziare analiticamente i dati necessari per la verifica del cumulo, distinguendo innanzi tutto i “costi diretti” dai “costi indiretti” e individuando poi, nell'ambito di queste due categorie, i costi rilevanti e quelli irrilevanti ai fini del credito del credito di imposta nonché l'importo dei contributi comunitari agli stessi rispettivamente riferibili.