Nuove istruzioni arrivano dall’INPS per il bonus bebè. L’Istituto con il messaggio n. 261/17 fornisce nuove istruzioni e precisazioni sull’assegno di natalità.Per le attestazioni ISEE con omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare,la procedura di gestione delle domande è stata implementata con una nuova funzionalità volta ad intercettare automaticamente le attestazioni ISEE riportanti omissioni o difformità sui rapporti finanziari.
Benché la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU.
L’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.
E’ possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
Se dai controlli sull’ISEE risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.
In fase di invio della domanda di assegno di natalità l’utente può indicare, tra le modalità di pagamento attraverso le quali ricevere le rate di assegno, il bonifico domiciliato allo sportello postale oppure l’accredito su un conto con iban (circolare n. 93/2015). L’utente che opta per tale seconda modalità è tenuto a presentare anche il mod. SR163 (“Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”), salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione.
In caso di parto gemellare e/o adozione plurima, va presentata un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato.
Per quanto non espressamente indicato il rinvio è alle istruzioni contenute nelle Circolari n. 93/2015 e n. 214/2016 e nei Messaggi 4845/2015, 5145/2015, 6015/2015 e 4255/2016.