Al via la trasparenza fiscale delle grandi società
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 2024, il Dlgs n. 128 del 4 settembre, sulla comunicazione delle imposte versate Paese per Paese e altre informazioni, che devono pubblicare alcune imprese, società e gruppi societari in attuazione della direttiva Ue n. 2021/2101, per una maggiore trasparenza e un efficace contrasto all’elusione.
In particolare, la direttiva n. 2021/2101 ha modificato la direttiva n. 2013/34/Ue relativa ai bilanci delle imprese. A sua volta, il decreto legislativo approdato in Gazzetta, in attuazione della direttiva Ue n. 2021/2101, ha modificato il decreto legislativo n. 139/2015, aggiungendo il Capo 1-bis: in sintesi, viene introdotto l’obbligo, per i soggetti che hanno realizzato, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, ricavi superiori a 750 milioni di euro, di rendere pubbliche diverse informazioni sull’attività e di bilancio, tra cui le imposte sul reddito maturate e versate Paese per Paese.
Adempimento collaborativo, pubblicate le istruzioni per il ravvedimento operoso
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.212 del 10-9-202il decreto Dm del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 126 del 31 luglio 2024 che indica la procedura con cui gli aderenti al regime di cooperative compliance possono effettuare la regolarizzazione agevolata delle violazioni I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo (articoli da 3 a 7 del Dlgs n. 128/2015), che si accorgono di aver commesso omissioni o irregolarità nella determinazione e, quindi, nel pagamento di somme dovute all’Agenzia delle entrate, o che intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Agenzia, possono sanare spontaneamente la propria situazione utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso. Il Decreto del Mef indica la procedura ad hoc che è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo. Il decreto entra in vigore dal prossimo 25 settembre. In particolare, i contribuenti interessati possono presentare al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi dalla scadenza dei termini di accertamento, una comunicazione che contenga tutti gli elementi informativi utili a consentire all'ufficio una disamina esaustiva del caso, e calcolare le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
INPS
L’INPS, con il messaggio n. 3013 del 12 settembre 2024, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al pagamento della contribuzione in scadenza il 16 settembre 2024 per i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone dove si è affrontata l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Al riguardo, è stato precisato che tale versamento della contribuzione previdenziale già tariffata con l'emissione del I trimestre 2024 (che ha scadenza al 16 settembre 2024) potrà essere effettuato fino al 16 dicembre 2024, senza aggravio di sanzioni civili.
Per avvalersi della predetta facoltà, i datori di lavoro interessati, ovvero i datori di lavoro agricoli operanti nelle zone agricole di cui al c.d. Decreto Alluvione, non devono presentare alcuna istanza e riceveranno una apposita comunicazione attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all'interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.
Pagamento pensioni all’estero: accertamento dell’esistenza in vita anni 2024 e 2025
L’Inps, con messaggio n. 3006 dell’11 settembre 2024, ha informato che a partire dal 20 settembre 2024 Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania, da restituire alla Banca entro il 18 gennaio 2025. Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.
MINISTERO DEL LAVORO
Problematiche di sicurezza legate all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 7 del 12 settembre 2024, sottolinea necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.
A tal fine si ribadisce l’importanza e la necessità di conservazione, tra le altre cose, della seguente documentazione:
- comunicazione di messa in servizio
- scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione
- istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura
- verbali di verifica periodica
- registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite
- esito dell’indagine supplementare di cui al decreto interministeriale 11 aprile 2011
AGENZIA DELLE ENTRATE
Cambio valute estere: mese di agosto
L’ Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 13 settembre 2024, ha accertato le medie dei cambi delle valute estere rilevate nello scorso mese di agosto, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato. La tabella contenuta all’interno del provvedimento riporta, accanto ai tassi di cambio, il nome dello Stato e la moneta di riferimento.
L’aggiornamento mensile è previsto dal Tuir per il calcolo delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle società in presenza di elementi in moneta diversa dall’euro
Tax credit Zes: pronto il modello di comunicazione integrativa
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 9 settembre 2024, ha approvato il modello di comunicazione integrativa che attesta l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella Zes unica. L’istanza va inviata telematicamente dal beneficiario oppure da un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. C’è tempo dal 18 novembre al 2 dicembre.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 180 del 12 settembre 2024 – limiti di utilizzo del credito iva nel consolidato fiscale
Una società che svolge l’attività di esportatore abituale e aderisce al regime della tassazione di gruppo non potrà trasferire al consolidato fiscale il proprio credito Iva trimestrale generato durante il primo trimestre 2024 in qualità di consolidata, in quanto la normativa richiamata prevede la cessione esclusivamente per i crediti Iva chiesti a rimborso.
Risposta n. 181 del 12 settembre -Criptoattività: chiarimenti su bollo e quadro RW
Il contribuente che detiene criptovalute in una società italiana iscritta nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l'Organismo agenti e mediatori (Oam), è tenuto a compilare il Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale, mentre, per quanto riguarda l’imposta sulle cripto-attività, questa non è dovuta se la società ha già versato il Bollo. Inoltre, in relazione agli importi in euro, temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società, non sussiste l’obbligo di indicazione nel Quadro RW e non si applica il Bollo, in quanto non rappresentano prodotti finanziari.